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La classe non č acqua ma energia elettrica
Sguardo alla normativa europea che entrerā in vigore il 1° luglio 2011
Nel mese di luglio 2011 la direttiva Europea 2010/31/CE in materia di risparmio energetico entrerà in vigore. Con la sua applicazione si vuole portare un miglioramento della prestazione energetica degli edifici.La direttiva, sostitutiva della direttiva 2002/91/CE abrogata dal 1° febbraio 2012, stabilisce che in caso di offerta in vendita o locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato deve essere riportato intutti gli annunci commerciali. Il recepimento della direttiva europea è previsto dalla Legge comunitaria 2010 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, appena approvata dai due rami del Parlamento, ed è stato reso piùchiaro nel decreto legislativo sulla promozione delle fonti rinnovabili. Il cosidetto decreto rinnovabili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.71 del 28 marzo 2011, introduce all’articolo 11 alcune modifiche all’articolo 6 del D.Lgs 192/2005, che vanno nella direzione di recepire le indicazioni arrivate dall’Europa. Nello specifico, il nuovo comma 2-terprevede l’inserimento, nei contratti di compravendita o di locazione di singole unità immobiliari, di “appositaclausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”. Per i contratti di locazione la disposizione si applica solo se gli edifici o i singoli enti immobiliari sono già dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica - ACE (trattasi di immobili oggetto di recente costruzione o compravendita o di interventi per i quali si è usufruito delle detrazioni fiscali del 55%). Mentre il comma 2 - quater dispone invece che a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali divendita di edifici o singole unità immobiliari riportino l’indice di prestazione energetica contenuto nell’ACE. Una rivoluzione, quindi, che interessa nuove costruzioni e quelle esistenti. La Direttiva europea definisce il quadrocomune generale per una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari che gli Stati sono tenuti ad applicare. Il metodo di calcolo dovrà tenere conto delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni interne, degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, di condizionamento e ventilazione, di illuminazione, della progettazione, posizione e orientamento dell’edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, delle condizioni climatiche interne, dei carichi interni. Inoltre si considererà la categoria dell’edificio (villa,condo minio, ufficio, scuola ecc). Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati dovranno garantire che prima dell’inizio dei lavori sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi ad alta efficienza. Per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, la prestazione energetica deve essere migliorata. La Direttiva europea stabilisce che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano “a energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo sia coperto in modo significativo da fonti rinnovabili. La Lombardia, con sua legge in vigore dall’11 marzo 2011, è stata la prima a recepire la direttiva, dettando disposizioni per rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell’indice di prestazione energetica in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione. Per il titolare dell’annuncio che non rispetta questoobbligo è prevista una sanzioneamministrativa da 1000 a 5000 euro,che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l’edificio. |












